Il D.Lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/20, recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti. Di seguito sono elencati, suddivisi in punti, alcuni dei principali argomenti di interesse per le pratiche in campo odontoiatrico:
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L’utilizzo di apparecchiature radiologiche in campo odontoiatrico è consentito in ambito complementare all’esercizio clinico (contestuale, integrato e indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura specialistica): apparecchiature endorali, panoramiche, tele e cbct continuano a poter essere utilizzate su pazienti propri (non per conto di altri professionisti o soggetti sanitari), senza refertazione;
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Frequenza delle valutazioni: la frequenza delle valutazioni, precedentemente decisa dall’Esperto Qualificato (che con il nuovo decreto cambia nome e si chiama “Esperto di Radioprotezione”) diventa “almeno annuale” (art. 131);
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Notifica di pratica radiologica (ex comunicazione preventiva di pratica radiologica): i termini relativi all’obbligo di comunicare agli enti di vigilanza l’intenzione di iniziare una pratica radiologica passano da almeno 30 giorni prima ad almeno 10 giorni prima (limitatamente al campo sanitario). Rimangono invariati i termini di almeno 30 giorni prima per le notifiche di cessazione, mentre viene introdotto il termine di 30 giorni entro i quali notificare agli enti le variazioni amministrative. Le notifiche di pratica radiologica sono ora firmate dall’Esercente e, per quanto di competenza, dall’Esperto di Radioprotezione e dal Responsabile dell’Impianto Radiologico (all. IX);
Consiglio: poiché la gestione delle notifiche e degli allegati, soprattutto in questi primi tempi di adozione del decreto, è complessa, informate i vostri consulenti circa l’intenzione di cominciare, modificare o cessare una pratica appena possibile e comunque sempre con largo anticipo rispetto ai termini di legge.
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La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti che il datore di lavoro deve effettuare ed allegare al DVR ai sensi del D.Lgs 81/08, cioè la relazione di cui art. 109 del D.Lgs. 101/20, è redatta e firmata dall’Esperto di radioprotezione e dal Datore di Lavoro e deve avere data certa. Le relazioni precedentemente redatte ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 230/95 devono essere aggiornate ai sensi della nuova normativa (art. 109);
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Formazione: per gli odontoiatri, i crediti formativi specifici in materia di radioprotezione devono essere almeno il 15% di quelli previsti per il triennio (cessa l’obbligo di formazione specifica quinquennale previsto dal D.Lgs. 230/95) – (art. 162);
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È estesa all’odontoiatria la valutazione dei LDR (livelli diagnostici di riferimento): con cadenza quadriennale l’esperto in fisica medica misura i LDR. Nella documentazione relativa al sistema di qualità adottato devono essere esplicitati i LDR, gli standard di buona pratica adottati dalla struttura, le fonti da cui sono tratti e le modalità della loro verifica (art. 158 e All. XXVI);
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Registrazione delle radiografie: i dati relativi alle radiografie effettuate vanno registrati singolarmente su supporto informatico e trasmessi alla Regione o Provincia autonoma entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto e successivamente ogni 4 anni. I dati da registrare sono: la data, la DAP o il tempo di esposizione, il genere e la fascia di età (0-1, 1-16, 16-60, >60) – (art. 168 – all. XXIX);
Consiglio: utilizzate un foglio di calcolo elettronico (es.: Excel), che vi renderà più semplice l’elaborazione dei dati in un formato conforme a quello richiesto.
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Formazione dei lavoratori: lavoratori, dirigenti e preposti classificati (A, B e non esposti) devono essere formati con cadenza triennale: il decreto prevede gli argomenti della formazione specifica per ciascuna categoria (artt. 110 e 111);
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Nomina dell’Esperto di Radioprotezione: è obbligatorio che il datore di lavoro nomini l’Esperto di Radioprotezione con lettera di incarico e relativa accettazione: tale nomina deve essere conservata presso la sede dell’attività (artt. 108 e 128).
Purtroppo il decreto non ha previsto un regime transitorio per gli obblighi sopra esposti: questo ha messo in difficoltà i soggetti coinvolti che si sono trovati, teoricamente tra il 13 Agosto ed il 27 Agosto, a dover informare i clienti, riscrivere tutta la documentazione e studiare ed interpretare la norma… Sperando nel buon senso degli enti di vigilanza, il consiglio che mi sento di dare è di contattare i propri consulenti, se non si è stati già contattati, per assolvere agli obblighi previsti.
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